Riferimenti normativi:
D.Lgs. 297/94, art. 192, 193;
D.P.R. 323/99 (Disposizioni per Esami Integrativi);
O.M. 90/01, art. 21, 23, 24;
D.Lgs. 62/2017.
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- DURANTE IL PRIMO O IL SECONDO ANNO SCOLASTICO
Al fine di agevolare il passaggio degli studenti da un indirizzo all’altro, vengono progettati e realizzati - nel corso del primo e/o del secondo anno della scuola secondaria di II grado - interventi didattici integrativi che si concludono con una certificazione attestante l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie al passaggio che sostituisce in toto l’esame o il colloquio integrativo. Gli interventi didattici integrativi sono progettati con il concorso dei docenti dell’indirizzo a cui lo studente intende passare e si svolgono, di norma, nel corso di studi frequentato. In particolare sono progettati moduli di raccordo sulle discipline non previste dal piano di studi di provenienza, al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione. Il consiglio di classe individua:
- le discipline da seguire, presenti anche nell’istituto di provenienza, sulle quali sarà espressa una valutazione in sede di scrutinio finale dalla scuola che prende in carico lo studente;
- le discipline che non saranno oggetto di valutazione nello scrutinio finale perché proprie dell’indirizzo che si intende abbandonare;
- le discipline da seguire e presenti soltanto nell’indirizzo di destinazione; le discipline in questione sono oggetto di valutazione in sede di scrutinio finale o nella scuola di destinazione o – mediante la presenza dei docenti titolari dell’insegnamento – in uno scrutinio finale ad hoc nella scuola di provenienza.