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Siti web delle PA, le linee guida del Garante Privacy

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La privacy tra i banchi di scuola:consulta il documento del Garante

7 febbraio 2013 - Parere del Garantesu uno schema di decreto legislativo concernente ilriordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazionida parte delle Pa -

 

Trasparenza, pubblicità e consultabilità di atti e documenti amministrativi su internet (delibera 2 marzo 2011)

Il Garante Privacy ha approvato, lo scorso 16 dicembre, uno schema di «Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione ediffusione sul web», lanciando una consultazione pubblica che si è conclusa il 31 gennaio di quest’anno.

Le linee guida, approvate definitivamente il 2 marzo, sono state ora pubblicate nella Gazzetta ufficiale del19 marzo.

Si tratta di un intervento regolamentare che segue quello in materiadi“trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica”, pubblicato nella Gazzetta del 4 gennaio scorso.Ricordiamo che quasi un anno fa (il 26 luglio), Brunetta ha diramato leLinee guidaper i siti Web delle Pubbliche Amministrazioni”

Il Garante chiarisce che la “trasparenza è intesa come accessibilità totale(…) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione (…) con il principale scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità, anche a garanzia della legalità e dello sviluppo della culturadell’integrità” (d.lg. 27 ottobre 2009, n. 150, recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni)”.

Inoltre, “non sussiste alcuna incompatibilità di fondo tra privacy e trasparenza,tra le disposizioni in materia di protezione dati personali e la conoscibilità di informazioni riconducibili alla trasparenza dell’azione amministrativa” (cfr. Provv. 19 aprile 2007, recante “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali per finalita’ dipubblicazione e di diffusione di atti e documenti di enti locali”; anche, con specificoriferimento al regime di pubblicita’ degli atti relativi alle procedure concorsuali, all’organizzazione degli uffici e alle retribuzioni di titolari di cariche e incarichi pubblici, Provv. 14 giugno 2007, recante “Linee guida in materia di trattamento di datipersonali dei lavoratori per finalita’ di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico”.

Tra i temi affrontati:

  • pubblicazione di informazioni personali strettamente necessariaal perseguimento di finalita’ istituzionali;
  • pubblicazione di informazioni alla luce della recente riformanormativa in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
  • pubblicazione di informazioni personali su richiestadell’interessato;
  • sindacabilita’ delle scelte in ordine alla pubblicazione di datipersonali;
  • trasparenza, pubblicita’ e consultabilita’ di atti e documenti;
  • accorgimenti tecnici in relazione alle finalita’ perseguite:motori di ricerca;tempi proporzionati di mantenimento della diffusione dei dati;duplicazione massiva dei file contenenti dati personali;dati esatti e aggiornati;
  • informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica;
  • situazione patrimoniale di titolari di cariche e incarichipubblici;
  • ruoli del personale;
  • albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica;
  • pubblicita’ degli atti amministrativi e albo pretorio on line;
  • concorsi e selezioni pubbliche;graduatorie, elenchi professionali ed altri atti riguardanti ilpersonale.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalita’ di pubblicazione e diffusione sul web

(Deliberazione del 2 marzo 2011)

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